top of page

Riconoscimento di un lavoratore somministrato il diritto al ticket giornaliero previsto dall’accordo aziendale in essere nell’azienda utilizzatrice

  • 20 feb
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 8 apr


Il Giudice di Monza, con pronuncia di cui non constano precedenti, ha ritenuto che, per il principio di non discriminazione, i dipendenti di agenzie interinali hanno diritto al medesimo trattamento, in questo caso normativo, ovvero un ticket di 7€ al giorno previsto per i dipendenti dell’azienda utilizzatrice in conferimento all’art. 35 d.lgs. 81/2015 e all’art. 5 della Direttiva 2008/104/CE. 


Trattasi di importante pronuncia che estende la parità di trattamento spettante ai lavoratori interinali anche agli istituti che non sono ritenuti retributivi, quindi anche per esempio a tutte le disposizioni sul Welfare epperò di enorme rilievo economico e sociale.   


Comunicato Stampa FELSA CISL – FIM CISL Milano Metropoli 


Il Tribunale di Monza, in data 3 febbraio 2026, si è pronunciato a favore del riconoscimento del buono pasto per il delegato sindacale della Felsa Cisl, impegnato come operaio metalmeccanico presso un’azienda di Cinisello Balsamo, la Oxidal Bagno, somministrato a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro During spa. 


Presso l’utilizzatore vige un accordo aziendale siglato dalla rappresentanze sindacali che, a decorrere dal 1 ottobre 2021, disponeva “l’erogazione a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola Oxidal Bagno srl un buono pasto dal valore nominale di 7 euro per ogni giorno effettivo di lavoro di almeno 4 ore”, escludendo in tal modo dalla fruizione del buono la platea di lavoratori somministrati presso la stessa azienda.  


A fronte di una tale palese violazione del principio di parità di trattamento, il lavoratore ha convenuto di impugnare tale accordo dinnanzi al Tribunale di Monza assistito dal coordinamento milanese della Felsa Cisl e dagli Avvocati Filippo Raffa e Stefano Chiusolo in data 11.07.2023.  


Il giudice del lavoro del Tribunale di Monza si è dunque espresso a favore della parte ricorrente, riconoscendo al lavoratore la somma di €2.478,88 come risarcimento danni e il ticket così come previsto dall’accordo aziendale, a far data dalla pronuncia della sentenza. 


Tra le ragioni annoverate nella sentenza, rileva il riconoscimento del c.d. “principio di parità di trattamento”, (art. 35 comma 1 d.lgs 81/2015), secondo cui “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”. Tra le “condizioni normative” viene quindi riconosciuto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto quale integrazione al trattamento complessivo destinato al lavoratore.  


L’importanza di una tale pronuncia risiede, secondo i ricorrenti, nel riconoscimento della “portata generale e inderogabile” del principio che stabilisce la parità di trattamento tra lavoratori somministrati e diretti impiegati nella stessa azienda, dando corpo a quanto previsto dal diritto comunitario (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE) e dal CCNL somministrazione, e costituendo così “un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e che non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva”.  

bottom of page